Sarà per sempre sì? Patti prematrimoniali, la svolta della Cassazione che cambia le nozze
In Italia non esiste ancora una legge specifica, ma le più recenti pronunce della Corte di Cassazione aprono la strada a nuovi accordi tra i futuri coniugi sulla gestione di alcuni beni prima del matrimonio
Il matrimonio italiano cambia lentamente, ma cambia davvero. Senza una riforma del Codice civile e senza una legge dedicata, la giurisprudenza ha iniziato a riconoscere la validità di alcuni patti prematrimoniali, aprendo uno scenario che fino a pochi anni fa sembrava impensabile. Se negli Stati Uniti, in Francia e in Germania questi accordi rappresentano da tempo una prassi consolidata, in Italia il loro utilizzo resta limitato, ma le sentenze più recenti della Corte di Cassazione stanno ridisegnando i confini entro cui i futuri coniugi possono tutelare il proprio patrimonio.
Per decenni la posizione dei tribunali è rimasta rigorosa. Fino agli anni Duemila, infatti, gli accordi stipulati prima delle nozze venivano considerati nulli perché ritenuti incompatibili con i principi che regolano lo status coniugale e con i diritti e doveri derivanti dal matrimonio. L’idea che una coppia potesse disciplinare preventivamente gli effetti economici di una futura separazione appariva contraria all’ordine pubblico familiare e ai valori di solidarietà che caratterizzano il diritto di famiglia italiano.
Cosa cambia davvero
Negli ultimi vent’anni, però, la giurisprudenza ha progressivamente modificato questo orientamento. Il passaggio più significativo è arrivato con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, attraverso la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto valido un accordo sottoscritto prima del matrimonio. In quel caso il futuro marito si era impegnato a restituire alla futura moglie le somme investite da quest’ultima nella ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’uomo qualora il rapporto fosse terminato.
Con quella decisione i giudici hanno chiarito un principio destinato a incidere sul diritto di famiglia italiano. La Cassazione ha infatti riconosciuto l’ammissibilità di un accordo riguardante una specifica posizione patrimoniale, distinguendolo da quei patti che pretendono invece di disciplinare l’intero patrimonio familiare o tutte le conseguenze economiche di un eventuale divorzio. Una differenza che oggi rappresenta il vero spartiacque tra ciò che è consentito e ciò che continua a essere vietato.
Il percorso italiano si inserisce inoltre in un quadro europeo già più evoluto. Nel 2016 l’Unione europea ha approvato i regolamenti n. 1103 e n. 1104, strumenti che disciplinano il regime patrimoniale dei coniugi e delle unioni registrate negli Stati aderenti. Le norme europee consentono espressamente ai futuri sposi di concludere accordi anche prima del matrimonio, prevedendo modalità di organizzazione e di eventuale scioglimento del regime patrimoniale scelto dalla coppia.
La differenza rispetto all’Italia resta comunque evidente. Nei principali ordinamenti occidentali il contratto prematrimoniale può regolare in modo molto ampio la distribuzione dei beni, i rapporti economici tra gli ex coniugi e numerosi aspetti del patrimonio familiare. Nel nostro Paese, invece, manca ancora una disciplina organica e il riconoscimento degli accordi dipende soprattutto dall’interpretazione fornita dai giudici caso per caso.
Oggi risultano generalmente ammissibili gli accordi che individuano la proprietà di uno specifico bene, quelli che chiariscono la titolarità di beni acquistati insieme, le intese sulla ripartizione delle spese per l’acquisto di un immobile, gli impegni patrimoniali volontariamente assunti tra i futuri coniugi e le modalità di gestione di alcune spese familiari. Si tratta di pattuizioni circoscritte che riguardano rapporti economici ben individuati e non l’intera disciplina del matrimonio.
Rimangono invece invalide tutte quelle clausole che incidono su diritti considerati indisponibili dall’ordinamento. Non è possibile rinunciare preventivamente all’assegno di mantenimento, stabilire in anticipo l’entità dell’eventuale assegno divorzile, limitare il principio dell’affidamento condiviso dei figli oppure prevedere compensazioni economiche automatiche per il coniuge che dovesse interrompere la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Il legislatore continua infatti a ritenere che tali diritti debbano essere valutati solo nel momento in cui si verifica concretamente la crisi matrimoniale.
I dati confermano come il tema sia sempre più attuale. Secondo l’Istat, in Italia vengono celebrati ogni anno oltre 180 mila matrimoni, mentre le separazioni e i divorzi restano stabilmente nell’ordine di decine di migliaia di procedimenti annuali. Proprio questa evoluzione sociale spinge sempre più coppie e professionisti del settore a interrogarsi sulla possibilità di disciplinare preventivamente almeno alcuni aspetti patrimoniali del rapporto.
Il vero passo decisivo, tuttavia, spetta ancora al Parlamento. Senza una legge che definisca limiti, contenuti e garanzie dei patti prematrimoniali, saranno i tribunali a continuare a tracciare il confine tra accordi validi e clausole nulle. Per le coppie italiane il “sì” davanti all’altare cambia, ma soltanto entro i limiti fissati dalla giurisprudenza e nel rispetto dei principi che continuano a tutelare la parte economicamente più debole e, soprattutto, i diritti dei figli.
Di Dario Lessa
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