Al via il Bonus Anziani 2025: come funziona e a chi è rivolto
Il decreto attuativo che rende operativa la prestazione universale per anziani non autosufficienti
È stato recentemente pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto attuativo che rende operativa la prestazione universale per anziani non autosufficienti, una misura nata con la legge delega n. 33 del 2023. Viene erogata dall’Inps, su richiesta da parte dell’interessato in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche tramite gli enti di patronato. Assorbe l’indennità di accompagnamento e la integra.
Come indicato sul sito dell’Inps, hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che abbiano un’età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo; abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro; siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento. La domanda può essere presentata telematicamente attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell’Istituto, tramite la propria identità digitale, o tramite gli istituti di patronato. È possibile presentare richiesta per l’agevolazione per tutto il periodo della sperimentazione (fino al 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026. La lavorazione sarà avviata dalla data di presentazione della domanda, se il requisito anagrafico è già perfezionato, o al suo perfezionamento se successivo. La prestazione universale è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento (circa 570 euro al mese) di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e da una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, al momento pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili. Quest’ultima punta a finanziare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore. In alternativa, è utilizzabile per acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. Entrambe le componenti della prestazione sono esenti da imposte e non sono pignorabili. La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate attraverso due pagamenti separati: la parte fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento; quella integrativa – assegno di assistenza – viene erogata con uno specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite il servizio “Prestazione Universale”. Il provvedimento di liquidazione inviato al cittadino indicherà sia la quota fissa, con indicazione del certificato di pensione identificativo dell’indennità di accompagnamento, sia la quota integrativa con l’indicazione della decorrenza della rata e dell’importo mensile riconosciuto.
A cura di Dario Lessa
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